Misure per garantire la continuità delle Aziende

Misure per garantire la continuità delle Aziende

Il Decreto Liquidità prevede anche una serie di misure volte ad assicurare la continuità delle imprese, soprattutto nei confronti di quelle aziende che prima dell’emergenza Covid-19 si trovavano in una situazione stabile ed equilibrata.

Le misure previste sono la:

  • non operatività, dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, delle disposizioni sulla riduzione del capitale sociale per perdite e riduzione del capitale al di sotto del limite legale nonché della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale;
  • in sede di redazione del bilancio in corso al 31 dicembre 2020 nonché per i bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, applicazione della valutazione delle voci di bilancio secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività se questa risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020;
  • mancata operatività delle norme sui finanziamenti dei soci alla società, ove normalmente il rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

In materia di fallimento sono state disposte le seguenti misure:

  • posticipo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza;
  • attuazione di misure volte a sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza sino al 30 giugno 2020;
  • proroga di 6 mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati ed aventi scadenza tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020.

Il decreto ha inoltre disposto la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (es. vaglia cambiari, cambiali, assegni bancari o postali) con data di pagamento rientrante tra il 9 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020, con posticipazione del pagamento del titolo di credito al 1 maggio 2020. La sospensione opera altresì per i termini di levata del protesto o delle contestazioni equivalenti.

A tali misure si aggiunga l’estensione delle norme in materia di sospensione dei mutui finalizzati all’acquisto della prima casa di cui al Decreto Cura Italia (D.L. n. 17/2020) alle ditte individuali e agli artigiani e l’accesso per nove mesi decorrenti dal 9 aprile 2020 ai benefici del “Fondo solidarietà prima casa” ai mutui in ammortamento da meno di un anno.

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