Misure Fiscali e contabili

Con il Decreto Liquidità si interviene anche con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese.

Il primo effetto di tali misure è quello di sospendere per i mesi di aprile e maggio 2020 i versamenti delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, i versamenti IVA nonché i premi per l’assicurazione obbligatoria, che dovranno essere poi effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

La sospensione sopradetta opera nei confronti dei seguenti soggetti:

  • esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi nel 2019 non superiori a 50 milioni di euro e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta;
  • esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi nel 2019  superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 9 aprile 2020 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta;
  • esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.

Nei confronti dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta, la sospensione dei versamenti dell’IVA per i mesi di aprile e maggio 2020 si applica a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo di imposta precedente.

Il secondo effetto delle misure fiscali e contabili riguarda la sospensione del versamento delle ritenute di acconto riferite ai ricavi e compensi percepiti tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (a condizione che nel mese precedente non siano state sostenute spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato) per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020. I versamenti soggetti a sospensione dovranno essere effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

Tra le altre misure fiscali e contabili il Decreto dispone:

  • mancata applicazione di sanzioni e interessi per gli acconti IRPEF, IRES e IRAP riferiti al periodo di imposta 2020 pagati con metodo previsionale nella misura almeno pari all’80% di quanto  dovuto a titolo di acconto;
  • proroga al 16 aprile dei versamenti in scadenza il 20 marzo 2020 per i contribuenti e professionisti con ricavi o compensi conseguiti nell’anno 2019 superiori a 2 milioni di euro;
  • proroga al 30 aprile 2020 della scadenza per l’invio della Certificazione Unica;
  • validità fino al 30 giugno 2020 dei certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020 che attestano le regolarità dei versamenti fiscali;
  • sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 dei termini relativi alle agevolazioni per l’acquisito della prima casa;
  • assistenza a distanza da parte dei CAF e/o dei professionisti abilitati per la presentazione del modello 730;
  • proroga dei termini, senza applicazione di interessi e sanzioni, per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche;
  • applicazione di un credito d’imposta pari al 50% per le spese sostenute nel 2020 ed aventi ad oggetto l’acquisto di prodotti per la sanificazione degli ambienti di lavorodispositivi di protezione individuale (ad esempio mascherine e occhiali) e dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e garantire la distanza di sicurezza interpersonale;
  • rilascio da parte dell’INPS di un PIN semplificato,tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto.
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