Inadempimento dei contratti e Covid-19

Inadempimento dei contratti e Covid-19

L’emergenza COVID-19 ha inciso notevolmente sull’adempimento dei contratti in corso <ritardi nell’esecuzione, impossibilità o eccessiva onerosità delle prestazioni> e ciò in quanto in molti casi ha fatto venir meno i presupposti in forza dei quali erano stati stipulati.

In tale contesto il Governo al fine di agevolare i debitori in difficoltà è intervenuto con una disposizione di natura speciale (1) che di fatto si rivolge:

➢ al DEBITORE, consentendogli di alleggerire l’ordinario onere della prova in materia di inadempimento: per lo stesso sarà infatti sufficiente dimostrare che l’inadempimento è maturato nel contesto delle misure di contenimento ed è conseguenza diretta delle stesse;

➢ al GIUDICE, che nei futuri contenziosi dovrà valutare se l’inadempimento del debitore è stato determinato dal rispetto delle disposizioni in materia di contrasto all’epidemia;

➢ al CREDITORE, incentivandolo a ricercare soluzioni di compromesso per un principio generale di salvaguardia del bene comune.

Giuridicamente l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 può essere inquadrata come una “causa esterna” alla volontà del debitore, di carattere straordinario, imprevedibile e inevitabile e tale da rendere impossibile, quantomeno temporaneamente, una prestazione e che, a seconda del caso concreto, può essere qualificata come:

  • caso fortuito, ossia una fatalità, solitamente come un terremoto o una frana, che non può essere ricondotto alla condotta dell’agente;
  • forza maggiore, consistente in una forza esterna che porta il soggetto a compiere un’azione alla quale non può opporsi;
  • factum principis, ossia un atto della pubblica autorità che rende impossibile l’adempimento.

Tale causa esterna è in grado di determinare, a seconda della specifica realtà:

  • l’impossibilità totale o parziale ad adempiere alla prestazione con conseguente estinzione dell’obbligazione nonché, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1463 e 1458 c.c., la risoluzione di diritto del contratto o della parte di contratto divenuta impossibile;
  • un eccessivo squilibrio contrattuale determinato da una causa esterna alle parti che legittima la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità della prestazione;
  • un mutamento radicale dello scenario economico di riferimento che va ad incidere in modo rilevante sul contenuto del contratto e che legittima la richiesta di risoluzione per difetto dei presupposti che ne avevano determinato la stipula.*

A titolo esemplificativo si pensi alle imprese che si ritrovano in magazzino merce deperibile o di carattere “stagionale” che non è stato possibile vendere, ai soggetti facenti parte della catena di rapporti tra loro interdipendenti ove l’uno non può adempiere la propria obbligazione a causa della chiusura dell’altro innescando così un meccanismo di inadempimenti a cascata, alla sorte di taluni contratti preliminari di vendita, ai contratti di locazione ecc.

Di seguito consigli pratici nel caso ci si trovi a dover fronteggiare o subire un inadempimento ovvero nel caso in cui si debba stipulare un nuovo contratto.

PER FRONTEGGIARE UN INADEMPIMENTO, SI CONSIGLIA DI:

  • verificare se ricorre un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta e/o eccessiva onerosità della prestazione;
  • escludere la ricorrenza di un colpevole inadempimento che esporrebbe al rischio di penali e/o altri addebiti per ritardo o omesso adempimento;
  • analizzare l’opportunità di RINEGOZIARE IL CONTRATTO;
  • agire secondo i canoni correttezza e buona fede contrattuale, favorendo ove possibile l’adempimento ed avendo cura di tenere traccia documentale di quanto fatto.

PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI FUTURI, SI CONSIGLIA DI:

  • modificare e/o integrare i contratti esistenti valutando l’inserimento di apposite clausole da valutare caso per caso, in modo da tutelare le parti laddove si verifichino delle situazioni di emergenza simili a quella attuale;
  • costruire i nuovi contratti con clausole che consentano la tenuta o la rimodulazione degli accordi anche nella peggiore delle situazioni per conservare un’utilità a tutti i soggetti coinvolti o fronteggiare eventuali stalli di filiera (2).

 

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(1) L’art. 3, comma 6-bis. decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, stabilisce che “Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”

 

(2) A questo fine si prendano in considerazione ad esempio le c.d. “clausole di hardship” (“clausole di avversità”), molto diffuse in ambito internazionale, che nel caso di eventi straordinari ed eccezionali impongono alle parti -prima di giungere alla sua risoluzione- un tentativo di rinegoziazione dei termini originari del contratto, sì da ricostituire un bilanciamento tra le prestazioni contrattualmente dovute dalle parti che sono state alterate dal verificarsi di un hardship event.

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