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Il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI: le nuove regole fino al 31 dicembre 2020

Decreto Liquidità, Covid–19

16 Aprile 2020

Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000 con la finalità di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.

Con il decreto in oggetto il Ministero dello Sviluppo Economico ha potenziato la dotazione finanziaria del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese assegnando 1.729 milioni di euro estendendone l’utilizzo per tutto il 2020 anche alle imprese fino a 499 dipendenti.

La garanzia per l’accesso al Fondo è concessa a titolo gratuito e per un importo massimo garantito per singola impresa di 5 milioni di euro.

La garanzia è concessa senza valutazione del merito di credito e la percentuale di copertura è pari al 90%  per i prestiti con durata fino a 72 mesi di importo non superiore, alternativamente:

  • al doppio della spesa salariale 2019 o per l’ultimo anno disponibile.;
  • al 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
  • al fabbisogno costi per capitale di esercizio e di investimento a 18 mesi nel caso di piccole e medie imprese e per i 12 mesi nel caso di imprese con numero di dipendenti sino a 499.

In particolare:

  • per piccole e medie impresepersone fisiche esercenti attività di impresaarti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 (da autocertificare con dichiarazione) la copertura è pari al 100% per i prestiti con preammortamento di 24 mesi, durata di 72 mesi e di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro; in questo caso, il soggetto finanziatore potrà erogare i prestiti senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria del Fondo di Garanzia;
  • per imprese con ricavi fino a 3.200.000 di euro la copertura è pari al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro.

La garanzia viene concessa anche in favore dei beneficiari che presentino alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” purché non sia tale da data precedente al 31 gennaio 2020.
Viene altresì concessa alle imprese che dopo il 31 dicembre 2019 sono state ammesse alla procedura di concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato di risanamento a condizione che alla data di entrata in vigore del presente decreto le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino arretrati e l’analisi della situazione finanziaria possa ragionevolmente far presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.